Enjoy the Pain ASD – Statuto

Enjoy the Pain ASD - Statuto

STATUTO

Art. 1) – COSTITUZIONE SEDE DURATA-

È costituita l’Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata: “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENJOY THE PAIN”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN) alla Via Montenero civico 46.

L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 2) – NATURA E SCOPI-

L’Associazione si affilia al Centro Nazionale Sportivo LIBERTAS – Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, della LIBERTAS ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione.  Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Ente nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione dette società affiliate. L’Associazione ha quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività, sportive dilettantistiche nei vari settori ed in particolar, modo nel fitness e nel CrossFit, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L’Associazione assume le caratteristiche tipiche di “polisportiva”, costituendo anche Centro Attività Motorie (CAM) e Centro Avviamento allo Sport (CAS). L’attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive. Saranno curate  tutte le necessarie fasi di studio e di ricerca in materia, anche con la, realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383/2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere delle attività economiche (per esempio: vendita, pubblicità) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, cosi come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.

 

Art. 3) – PATRIMONIO ED ENTRATE-

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

  1. a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati:
  2. b) dai beni mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  3. c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
  4. d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
  5. e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
  6. f) da proventi derivanti da attività economiche.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

 

 

Art. 4) – SOCI DIRITTI/DOVERI –

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  1. a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’ Atto Costitutivo; i diritti – doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
  2. b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori é necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati ne comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tutti i soci godono dell’elettorato attivo e passivo.

L’Adesione all’Associazione comporta:

  1. a) la piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
  2. b) la facoltà di utilizzare l’eventuale sede sociale/operativa e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
  3. c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
  4. d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell’Associazione.

Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

  1. a) morosità;
  2. b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
  3. c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  4. d) per comportamento scorretto,

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

 

Art. 5) – QUOTE SOCIALI-

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche I termini e le modalità di pagamento.

 

Art. 6) – ASSEMBLEA/BILANCIO –

L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538,11 comma, C.C.). Non sono ammesse deleghe. La convocazione deve pervenire ai Soci a mezzo fax, o via telematica, o a mezzo stampa o a mano, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora sia della prima che della seconda convocazione. Si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti, L’Assemblea  é presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede legale e possono, previa richiesta al Presidente, essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico – finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto, sempre su richiesta al Presidente, per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

 

Art. 7) – CONSIGLIO DIRETTIVO  –

L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice, tra gli associati.

Il Consiglio dura in carica un quadriennio é revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa.

Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio  medesimo.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti del Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.

 

Art. 8) – CARICHE SOCIALI –

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell’Associazione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quando necessario.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, collabora alla gestione dell’associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

 

Art. 9) – SCIOGLIMENTO –

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 Legge n° 662/96.

 

Art. 10) – STATUTO/REGOLAMENTI –

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

 

Art. 11) – COLLEGIO ARBITRALE –

Tulle le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

 

Art. 12) – RIMANDI –

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e della LIBERTAS ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

 

Letto, approvato e sottoscritto in Bellaria Igea Marina, li 16 luglio 2014

 


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